Estratti dallo Statuto dell’associazione culturale “Zibaldoni e altre Meraviglie”

Art. 1. – È costituita l’Associazione denominata “ZIBALDONI E ALTRE MERAVIGLIE”.
L’Associazione “ZIBALDONI E ALTRE MERAVIGLIE” ha sede in CORSO VITTORIO EMANUELE, 242 – ANGRI (SA). Il sito ufficiale dell’Associazione è: https://www.zibaldoni.it.

Art. 2. – L’Associazione “ZIBALDONI E ALTRE MERAVIGLIE” persegue i seguenti scopi:


– ampliare la conoscenza della cultura letteraria e artistica in genere, attraverso contatti fra persone, enti ed associazioni, e pubblicazioni di vario tipo e genere;
– allargare gli orizzonti culturali di educatori, insegnanti ed operatori sociali in campo letterario, per una più sentita e motivata comunicazione dell’amore per la cultura letteraria e artistica;
– proporsi come luogo di incontro e di aggregazione, nel nome di interessi culturali e letterari, assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile.

“ZIBALDONI E ALTRE MERAVIGLIE” è una libera Associazione di fatto, apartitica e apolitica, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, regolata a norma del Titolo I Cap. III, art. 36 e segg. del codice civile, nonché del presente Statuto.

Art. 3. – L’associazione “ZIBALDONI E ALTRE MERAVIGLIE” per il raggiungimento dei suoi fini, intende promuovere varie attività; in particolare:
– attività culturali: convegni, conferenze, dibattiti, seminari, proiezioni di films e documentari, concerti, lezioni;
– attività di formazione: corsi di aggiornamento teorico/pratici per educatori, insegnanti, operatori sociali, istituzioni di gruppi di studio e di ricerca;
– attività editoriale: pubblicazione di una rivista letteraria online sul sito https://www.zibaldoni.it, di atti di convegni, di seminari, di opere di poesia e di letteratura in genere, in formati cartacei ed elettronici.

Art. 4. – L’associazione “ZIBALDONI E ALTRE MERAVIGLIE” è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali. Sono considerati soci ordinari tutti coloro, persone o enti, che si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale stabilita dal Consiglio direttivo.

Art. 5. – L’ammissione dei soci ordinari è deliberata, su domanda scritta del richiedente controfirmata da almeno tre soci, dal Consiglio direttivo.

Art. 7. – Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione. Il diritto di voto non può essere escluso neppure in caso di partecipazione temporanea alla vita associativa.

Art. 8. – Le risorse economiche dell’associazione sono costituite da:
– beni, immobili e mobili;
– contributi;
– donazioni e lasciti;
– rimborsi;
– attività marginali di carattere commerciale e produttivo;
– ogni altro tipo di entrate.

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote di associazione annuale, stabilite dal Consiglio direttivo e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall’assemblea, che ne determina l’ammontare.

Le elargizioni in danaro, le donazioni e i lasciti, sono accettati dall’assemblea, che delibera sulla utilizzazione di essi, in armonia con le finalità statuarie dell’organizzazione.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 11. – L’assemblea dei soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell’Associazione ed è composta da tutti i soci, ognuno dei quali ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore della quota. Essa è convocata almeno una volta all’anno in via ordinaria, ed in via straordinaria quando sia necessaria o sia richiesta dal Consiglio direttivo o da almeno un decimo degli associati.

Art. 12. – L’assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:
– elegge il Consiglio direttivo;
– approva il bilancio preventivi e consuntivo;
– approva il regolamento interno.

L’assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e l’eventuale scioglimento dell’Associazione.

All’apertura di ogni seduta l’assemblea elegge un presidente ed un segretario che dovranno sottoscrivere il verbale finale.

Art. 13. – Il consiglio direttivo è composto da 3 membri, eletti dall’Assemblea fra i propri componenti.

Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando sono presenti 2 membri. I membri del Consiglio direttivo svolgono la loro attività gratuitamente e durano in carica 3 anni. Il consiglio direttivo può essere revocato dall’assemblea con la maggioranza di 2/3 dei soci.

Art. 14. – Il Consiglio direttivo è l’organo esecutivo dell’Associazione “ZIBALDONI E ALTRE MERAVIGLIE”. Si riunisce in media 2 volte all’anno ed è convocato da:
– il presidente;
– da almeno 2 dei componenti, su richiesta motivata;
– richiesta motivata e scritta di almeno il 30% dei soci.
Il consiglio direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.
Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:
– predisporre gli atti da sottoporre all’assemblea;
– formalizzare le proposte per la gestione dell’Associazione;
– elaborare il bilancio consuntivo che deve contenere le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno;
– elaborare il bilancio preventivo che deve contenere, suddivise in singole voci, le previsioni delle spese e delle entrate relative all’esercizio annuale successivo;
– stabilire gli importi delle quote annuali dei soci;
Di ogni riunione deve essere redatto verbale da affiggere all’albo dell’Associazione.

Art. 15. – Il presidente dura in carica 3 anni ed è legale rappresentante dell’Associazione a tutti gli effetti.
Egli convoca e presiede il Consiglio direttivo, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall’Associazione; può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedure agli incassi.
Conferisce ai soci procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio direttivo.

Art. 17. – Tutte le cariche elettive sono gratuite. Ai soci compete solo il rimborso delle spese varie regolarmente documentate.

Art. 18. – L’Associazione non assume nessuna responsabilità per danni di qualsiasi genere a persone o cose che dovessero accadere durante le attività organizzate dalla medesima.

Art. 19. – Gli Iscritti si impegnano a non promuovere azioni legali per pretesi o presunti diritti verso l’Associazione, per fatti relativi all’attività della stessa.

Art. 20. – Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge vigente in maniera.